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S T A T U T O
della Associazione
" A S S O C I A Z I O N EP E RL' A I U T OA L L AV I T A "
di BELLARIA - IGEA - MARINA
O.N.L.U.S
ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO CON determinazione n.38 del 02/09/98
C.F:91.04.91.80.408
(modifica di precedente statuto di cui all'atto costitutivo del 16/03/1987 in ottemperanza al Decreto Legislativo n° 460 del 04/12/97).
Art.1
1. E' costituita in Bellaria-Igea-Marina l'associazione denominata
"ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO ALLA VITA", in appresso indicata come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in BELLARIA -IGEA MARINA.
Art.2
1. L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dagli
artt.36,37,38 ed altri del C.C., dalla Legge n.266 del 11/08/91;dal D. Leg.vo nø460 del 04/12/97 e dal presente Statuto.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro.
3. E' vietata la distribuzione di utili fra gli associati.
4. L'Associazione si avvale in via determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci.
Art.3
L'Associazione svolge la sua attività nei settori: tutela dei diritti civili;
promozione della cultura; istruzione; formazione; assistenza sociale e socio- sanitaria; beneficenza e tutto ciò nello esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L'Associazione ha per scopo:
a) promuovere sia a livello individuale, sia nell'ambito dei gruppi sociali
organizzati,una mentalità ed una cultura aperte all'accoglienza,al rispetto
ed alla protezione di ogni essere umano dal suo concepimento al suo termine naturale;
b)la promozione di ogni attività idonea a sensibilizzare l'opinione pubblica
alla difesa e promozione della vita nascente ed alla protezione ed aiuto della maternità e della famiglia;
c)riaffermare il diritto alla vita di ogni essere umano, negando che alcuno, singolo o collettività, abbia il potere di disporne in qualunque fase del suo viluppo;
d)perseguire tutte quelle iniziative che a livello di legislazione, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita nascente ed a rimuovere gli ostacoli, di qualunque natura essi siano, alla sua crescita;
e)promuovere e sostenere iniziative dirette all'aiuto effettivo delle
maternità difficili;
f)costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni
spontanee; contributi versati dagli associati nelle forme e modi stabiliti
dal Direttivo; proventi delle proprie attività promozionali ed anche da quelle marginali connesse alle attività istituzionali; ed ogni altro contributo di Enti o Privati a favore delle iniziative che rientrano nei propri settori di attività;
g)tra le finalità dell'Associazione assume particolare rilievo quella
educativa, che vuole favorire - soprattutto per i giovani - la formazione di una mentalità rispettosa della dignità della vita umana in ogni sua fase.
In particolare promuove a questo scopo iniziative di formazione, di aggiornamento - conformemente alle disposizioni ministeriali - di ricerca rivolte a tutti i soggetti operanti nell'ambiente scolastico(alunni, docenti e genitori)per collaborare quale agenzia educativa coerente alle finalità della scuola.
Art.4
L'Associazione aderisce, quale socio ordinario e con vincolo federativo, al Movimento per la Vita Italiano(Federazione dei Movimenti e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia) di cui condivide l'ispirazione e le finalità.
Aderisce inoltre alla relativa Federazione Regionale.
L'Associazione richiede l'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di
Volontariato, in conformità alle vigenti leggi.
Art.5
1. L'Associazione ha un proprio fondo, costituito da:
a)contributi dei soci, versati nella misura e nei modi determinati dall'Assemblea; da versarsi entro il 30 aprile di ogni anno nella misura minima(quota associativa)annualmente proposta dalla Giunta alla Assemblea
e da consegnarsi nelle mani del Tesoriere o del Segretario.
La quota sociale è intrasmissibile.
b)beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
c)eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze risultanti dal rendiconto consuntivo di fine anno;
d)eventuali contributi, oblazioni, erogazioni, lasciti spontanei di persone fisiche o giuridiche private, o di associazioni non riconosciute;
e)donazioni e lasciti testamentari;
f)contributi dello stato o di altri Enti o Istituzioni pubbliche, ai sensi della legge n.266/91.
g)rimborsi derivanti da accordi e convenzioni;
h)beni eventualmente acquistati con gli introiti di cui alle lettere precedenti.
2. Il fondo dell'Associazione è destinato a coprire le spese eventualmente derivanti dalla attività associativa ordinaria e straordinaria, ed a sostenere altre iniziative di solidarietà sociale.
Art.6
Sono SOCI dell'Associazione coloro che, condividendone gli scopi ed accettandone lo Statuto, presentano domanda scritta di adesione e sono ammessi con delibera della Giunta Esecutiva.
1.I Soci sono tenuti a:
a)osservare il presente Statuto;
b)impegnarsi attivamente - secondo le proprie possibilità - nell'ambito dell'Associazione, per contribuire a realizzarne gli scopi;
c)operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
d)versare la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea.
2.Le cariche associative di cui al successivo art.7 e le prestazioni
personali, spontanee e volontarie degli aderenti sono svolte esclusivamente a titolo gratuito.
E' consentito il rimborso delle spese, debitamente documentate, incontrate per lo svolgimento degli incarichi sociali.
Art.7
Sono Organi dell' Associazione: l'Assemblea, la Giunta Esecutiva (o Diret-
tivo),il Presidente, il vice - presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Art.8
1. L'Assemblea è formata dai Soci, in regola col versamento della quota.
Ogni Socio può rappresentare, per delega scritta, non più di un Socio, oltre a s stesso.
2. Su decisione del Direttivo, il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, persone non appartenenti all'Associazione, il cui contributo sia ritenuto utile per il migliore raggiungimento dei fini associativi.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente:
a)su deliberazione del Direttivo, ogni qual volta se ne ravvisi la
necessità, e comunque almeno una volta l'anno;
b)può essere convocata anche una Assemblea su richiesta di almeno un decimo dei soci in regola con le quote associative; tale richiesta deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviata al Presidente almeno dieci giorni prima della data della riunione richiesta.
4. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo.
5. L'avviso di riunione dell'Assemblea deve contenere:
l'ordine del giorno; l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
riunione in prima convocazione ed in seconda convocazione, in un giorno successivo a quello della prima.
6.L'avviso di riunione deve essere inviato ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione di prima convocazione.
7.L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice- Presidente.
In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge un proprio Presidente provvisorio. Il Presidente della riunione è coadiuvato dal Segretario o, in sua assenza, da un socio designato all'uopo dall'Assemblea stessa.
8.L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione, anche mediante delega, della maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e di almeno un quarto dei soci in seconda convocazione.
Art.9
Nel caso l'Assemblea debba deliberare sulle modifiche al presente Statuto
- così come sullo scioglimento e messa in liquidazione dell' Associazione -
l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche
mediante delega, di almeno due terzi dei soci, in prima convocazione e della maggioranza assoluta dei soci in seconda convocazione.
Art.10
L'ASSEMBLEA:
a)stabilisce gli orientamenti generali di azione dell'Associazione;
b)elegge il Presidente con voto segreto;
c)determina - da un minimo di quattro ad un massimo di sei - il
numero dei membri del Direttivo, e procede alla loro elezione con voto segreto;
d)approva, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Direttivo, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
e)delibera su tutte le materie sottoposte all'Assemblea dal Direttivo;
f)delibera sulle proposte di modifica al presente Statuto;
g)determina la quota associativa annuale.
Le deliberazioni riguardanti persone sono assunte a voto segreto.
Art.11
Il CONSIGLIO DIRETTIVO:
a)è formato, secondo le determinazioni dell'Assemblea da non meno di quattro e non più di sei consiglieri, e dal Presidente;
b)elegge nel proprio seno, a maggioranza, il Vice Presidente il Segretario ed il Tesoriere;
c)dura in carica un BIENNIO. I suoi componenti sono rieleggibili senza limitazioni.
d)al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria dell' Associazione, senza alcuna limitazione che non derivi da norme giuridiche o dal presente Statuto o da espressa deliberazione
dell'Assemblea. Il Consiglio ha quindi facoltà di compiere, nel rispetto delle norme vigenti e delle competenze dell'Assemblea, tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.
e)è convocato con avviso scritto o telefonico, senza particolare formalità
dal Presidente, con cadenza mensile e comunque quando il Presidente lo
ritenga opportuno o quando la riunione sia richiesta per iscritto da almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso.
f)è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei presenti. Nelle elezioni risultano eletti i consiglieri che riportano il maggior numero di voti. Per le riunioni del Direttivo non è ammessa delega.
g)può ammettere, in via permanente o caso per caso, alle proprie riunioni,
senza diritto di voto, anche persone non appartenenti al Consiglio o all'Associazione per acquisirne il parere o usufruire della loro consulenza.
h)i componenti del Direttivo che siano venuti a mancare - per dimissioni scritte o dopo tre assenze ingiustificate - sono sostituiti per cooptazione tra i soci, cominciando dai primi non eletti, con delibera dello stesso Direttivo.
I consiglieri cooptati durano in carica quanto quelli eletti dall'Assemblea.
i)in caso di dimissioni, o di qualunque impedimento, le funzioni del
Presidente sono esercitate dal Vice - presidente fino alla elezione del nuovo Presidente.
Art.12
Il PRESIDENTE:
a)è eletto dall'Assemblea, con voto segreto. Risulta eletto il socio che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
b)rappresenta legalmente l'Associazione, ad ogni effetto ed in ogni istanza;
c)sottoscrive gli atti ed i documenti riguardanti l'attività dell'Associazione;
d)dispone gli incassi ed i pagamenti conseguenti alle decisioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
e)convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
f)cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
g)adotta, in caso di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Direttivo, e può disporre spese di carattere straordinario, rendendone conto in entrambi i casi al Direttivo, per la ratifica, alla prima riunione utile;
h)promuove lo sviluppo dell'Associazione e ne coordina l'attività, impartendo le necessarie indicazioni di carattere operativo ed organizzativo;
i)provvede a contestare ai soci l'esistenza di cause di esclusione e trasmette al Consiglio Direttivo la proposta di esclusione, corredata dalle osservazioni e dalle controdeduzioni del socio interessato.
Art.13
Il SEGRETARIO:
collabora col Presidente nelle convocazioni dell'Assemblea; sovrintende alla verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Direttivo, redigendo personalmente i verbali o delegandone la redazione, con dovere di riscontro, ad altro componente dei collegi.
Art.14
Il TESORIERE:
cura le operazioni di carattere finanziario, redige e conserva le necessarie scritture contabili. Al Tesoriere può essere attribuita, previa delibera del Direttivo, la firma disgiuntamente dal Presidente per le operazioni bancarie.
Art.15
1.Si cessa di appartenere all'Associazione per decadenza, esclusione, recesso o decesso.
2.Ogni socio può recedere, con effetto immediato, dall'Associazione, comunicando per iscritto la propria decisione al Direttivo.
3.Il Socio può essere escluso dall'Associazione, con deliberazione del Direttivo, approvata a maggioranza assoluta dai suoi componenti.
L'esclusione e' deliberata:
a)per gravi violazioni dei doveri di socio;
b)per comportamenti pubblici del socio tali da gettare discredito sulla
Associazione e da rendere gravemente inopportuna la sua permanenza nella qualità di socio;
c)per mancato pagamento della quota associativa nonostante sollecito scritto;
d)per mantenimento di un comportamento contrario alle finalità ed allo spirito dell'Associazione;
e)nei confronti del socio che fomenti dissidi e/o disordini, non esegua istruzioni e direttive legittimamente impartite.
4.Nei casi di cui alle lettere a),b),d)ed e)del comma 3 il Presidente
dell'Associazione, contesta per iscritto al socio le violazioni o i comportamenti che costituiscono possibile causa di esclusione.
5.Il Socio interessato ha 10 giorni di tempo, dal ricevimento delle contestazioni, per presentare al Presidente le sue osservazioni e le sue controdeduzioni.
6.Il Presidente, decorso il termine di cui al comma 5,sottopone la proposta di esclusione al Direttivo, che delibera a norma del comma 3.
7.Il Socio escluso, o il Socio che abbia esercitato il diritto di recesso, e che non faccia più parte dell'Associazione per qualsiasi motivo, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale nè di altra natura nei confronti della Associazione, nè potrà rivendicare la restituzione di quote, statuendosi che ogni rapporto è destinato ai fini associativi; così come pure i loro eredi ed aventi causa, non possono richiedere la restituzione delle quote sociali già versate, nè possono vantare diritti sul fondo e sul patrimonio della Associazione.
Art.16
1.La durata dell'Associazione è illimitata.
2.In caso di scioglimento e liquidazione il nome ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti, con deliberazione dell' Assemblea, ad altra Associazione od organismo che persegua scopi analoghi a quelli di cui al presente Statuto.
ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE: N°38 DEL 02 SETTEMBRE 1998